
Di seguito riporto le risposte ad alcuni quesiti sottopostemi da una lettrice (articolo destinato ai non addetti ai lavori).
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Buongiorno, sono una vedova a cui è venuto da poco a mancare il marito, il quale non ha lasciato alcun testamento. Mi può spiegare cosa succede in questi casi? Qual è l’iter da seguire?
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La successione, a seconda dei casi, può essere definita testamentaria, se ci troviamo di fronte a un testamento, stilato dal de cuius (ovvero da colui che è morto), oppure viene definita legittima, qualora, come nel suo caso, si debbano applicare i criteri stabiliti solo dalla legge (in quanto, o non vi è esistenza di un testamento, oppure, pur essendoci, questo è stato annullato a seguito di vizi presenti nello stesso).
Nello specifico qui tratteremo, solo il caso della domanda, essendo molto complessa la trattazione integrale della materia, anche perché non ci è stato specificato quali sono, ove esistenti, gli altri parenti superstiti.
Se non esiste un testamento la legge individua come eredi il coniuge e gli altri parenti sino al sesto grado incluso.
Se colui che muore non lascia parenti, l’eredità va allo Stato, il quale risponderà di eventuali debiti del de cuius sino al valore dei beni acquisiti.
Gli eredi del de cuius aventi diritto alla successione sono suddivisi per diversa posizione di parentela.
La regola fondamentale da tenere presente è la seguente: gli eredi che rientrano in un grado di parentela superiore escludono automaticamente coloro che appartengono ad un grado inferiore.
Vediamoli ora nello specifico:
Soggetti con diritto di successione di 1° grado:
Sono rappresentati dai figli del defunto. La legge a riguardo non indica rilevanti distinzioni tra i figli legittimi, naturali, adottati (con la precisazione che i figli adottivi sono estranei alla successione dei parenti dell’adottante, ex art. 567 c.c.) e naturali non riconoscibili (questi ultimi sono ad esempio coloro che sono frutto di un incesto), salvo favorire le prime tre categorie, rispetto all’ultima, che può pretendere soltanto un assegno vitalizio o la sua capitalizzazione ex art. 580 c.c..
Soggetti con diritto di successione di 2° grado:
Gli eredi con diritto di successione di secondo grado vengono individuati tra: gli ascendenti (genitori, nonni), e i fratelli e sorelle (anche non germani), compresi i loro discendenti.
Soggetti con diritto di successione di 3° grado:
Tutti gli altri parenti fino al sesto grado di parentela incluso.
I parenti in linea collaterale dal terzo al sesto grado (ad esempio, zii, cugini, figli di cugini) quando mancano le categorie sopra elencate hanno diritto di partecipare alla successione solo quando non vi siano altri successibili; vale il principio che il più vicino in grado esclude il più remoto, mentre quelli di pari grado concorrono per quote eguali.
(N.B.: bisogna stare attenti a non confondere il grado di parentela, che può arrivare fino al VI°, con il grado del diritto di successione, che serve a distinguere le varie categorie dei successibili).
Coniuge:
Il coniuge eredita con i soggetti che rientrano nei primi due gruppi ed esclude coloro che rientrano nel terzo gruppo.
Nel caso che, oltre al coniuge, siamo in presenza di un figlio, il patrimonio sarà diviso, 50% al coniuge e la quota restante del 50% al figlio sopravvissuto. Se invece si è in presenza di più figli, al coniuge spetterà 1/3 e i figli dovranno dividersi tra loro i 2/3 residui in parti uguali.
In presenza di eredi del secondo gruppo il coniuge erediterà i 2/3 del patrimonio.
Il coniuge può essere escluso dal patrimonio ereditario, quando in caso di separazione, il tribunale addebiti l’intera colpa ad esso. In questo caso però avrà diritto quantomeno ad un assegno vitalizio.
Per rispondere poi al II° quesito, quando una persona viene a mancare, è sempre necessario predisporre la cosiddetta denuncia di successione, da parte degli eredi stessi e sufficiente che solo uno se ne faccia carico.
Quindi, una volta stabilite le quote spettanti ai singoli eredi, per completare la successione sarà necessario dotarsi del modello di successione presente in tutti gli uffici dell’agenzia delle entrate d’Italia, o scaricabile mediante internet, che serve per rendere pubblica la successione e per poter quantificare esattamente i tributi dovuti allo Stato, che dovranno essere poi versati con l’apposito modulo F23 disponibile presso ogni banca.
Se si è di fronte a una successione in cui sono presenti beni immobili si consiglia di fare una visura catastale per singola unità immobiliare che servirà poi nella compilazione del modello di riferimento già accennato.
Qualora nella successione rientrassero anche beni mobili inscritti in pubblici registri, si consiglia vivamente di rivolgersi presso gli sportelli dell’Automobil Club d’Italia (ACI), o uffici equivalenti, per il disbrigo della pratica.
Gli autoveicoli, rientrando nella categoria di beni mobili registrati, sono sottoposti ad un regime speciale nel caso di decesso del proprietario intestatario.
Essi non vanno dichiarati nella denuncia di successione ed il loro trasferimento agli eredi avviene con accettazione di eredità da parte di questi ultimi e contemporanea trascrizione al PRA della dichiarazione.
In ogni caso è necessario sempre procurarsi il certificato di morte, unitamente ai certificati di nascita e stato di famiglia, per dimostrare il decesso e il grado e il diritto di successione, unitamente a fotocopie di un documento d’identità e del codice fiscale.
Qualora non si rientri tra la cosiddetta categoria degli addetti ai lavori è comunque sempre opportuno farsi assistere da un professionista nell’intero corso della successione, per evitare disguidi futuri, specie se il defunto era proprietario di beni immobili e si debba poi procedere alla divisione degli stessi in quote.
Avv. Massimo Colangelo