TIPOLOGIE DEI CONTRATTI DI LEASING

“L’Italia che riparte”, (Viadotto Genova San Giorgio), Michelangelo Magnus, digital art

Questo articolo è prevalentemente di tipo dottrinale, ma può essere utile, perché tratta una molteplicità di casistiche di contratti di leasing, tra cui alcune, ai più sconosciute, come ad esempio il leasing abitativo, che può fornire anche ai privati un’occasione di comprare un bene immobile senza utilizzare il canale bancario optando per quello finanziario che, usualmente, può assumere un rischio più elevato perché garantito dal bene, per quelle persone (in possesso dei necessari requisiti di legge), che con più difficoltà possono accedere ai canali di finanziamento tradizionali, oltre a offrire vantaggi fiscali interessanti. Un altro vantaggio di questa tipologia di leasing è che non essendo la proprietà in capo all’utilizzatore non può essere oggetto di esecuzione da parte di creditori terzi, se non al momento in cui venga esercitato il diritto di opzione. Non ci dilunghiamo oltre sull’argomento che sarà oggetto di uno specifico paragrafo di questo articolo.

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La locazione è il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all’altra una cosa mobile o immobile per un certo periodo di tempo a fronte di un corrispettivo (Art. 1571 c.c.).

Da questa fattispecie generica è derivata successivamente una nuova tipologia di contratto di origine anglosassone denominata leasing.

Il leasing è un contratto trilaterale che prevede, pertanto, 3 soggetti: il finanziatore o Concedente che è una società specializzata che acquista o fa costruire da un terzo, denominato Fornitore, su indicazione del soggetto finanziato, denominato Utilizzatore, un bene, eventualmente strumentale all’attività aziendale da quest’ultimo svolta.

A fronte di tale acquisto all’Utilizzatore viene concesso di poter usufruire, dietro versamento di un canone periodico, di tale bene, di cui può acquisirne, al termine del contratto, la proprietà, previo l’esercizio di un diritto di opzione che prevede il pagamento di una quota di riscatto di valore inferiore al prezzo di mercato del bene.

In alternativa il bene può essere restituito o potrà essere richiesta la sostituzione con altro bene o il contratto rinnovato. Nella pratica commerciale il contratto di leasing dà luogo a diverse figure che, pur seguendo di massima lo schema generale, ne divergono in alcuni particolari.

Il contratto in questione è stato a lungo definito dalla dottrina un contratto atipico, espressione dell’autonomia negoziale privata di cui all’art. 1322 c.c., in quanto non espressamente disciplinato dal Codice Civile, che scaturiva dalla combinazione di due istituti, ovvero la vendita con patto di riservato dominio (di cui all’art. 1523 c.c.) e il contratto di locazione (art. 1571 c.c.), unitamente alla disciplina dei contratti ad esecuzione continuata o periodica di cui all’art. 1458 c.c.

Tale figura contrattuale ha avuto negli anni largo utilizzo non solo da parte di imprese, ma anche da parte, talvolta, anche dei consumatori, assumendo un ruolo importante nell’economia nazionale e internazionale (vedasi al riguardo la Convenzione UNIDROIT di Ottawa del 1998 sul leasing finanziario internazionale). La natura atipica del contratto di leasing finanziario ha avuto come effetto quello di demandare alla dottrina e alla giurisprudenza il problema di definirne le caratteristiche e la relativa disciplina con particolare riferimento alla patologia del contratto (come ad esempio le conseguenze derivanti dalla risoluzione anticipata per inadempimento). Il legislatore nazionale, in realtà, ha in più occasioni tentato di tipizzare il contratto di leasing finanziario ma senza introdurre una compiuta disciplina. Ciò è avvenuto con la Legge n. 183/1976 del 2 maggio 1976, recante la «Disciplina dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-80», oggi abrogata interamente dal D.L. n. 112/2008 del 25 giugno 2008, convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/2008 del 6 agosto 2008. L’art. 17 della legge appena citata così disponeva: «Per operazioni di locazione finanziaria si intendono le operazioni di locazione di beni mobili e immobili, acquistati o fatti costruire dal locatore, su scelta e indicazione del conduttore, che ne assume tutti i rischi, e con facoltà per quest’ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito».

Altro intervenuto legislativo in materia era relativo alle conseguenze dello scioglimento del contratto confluite nel D.Lgs. 9/2006 che, per la prima volta, ha introdotto nella sezione della legge fallimentare dedicata agli effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti la disciplina della locazione finanziaria a cui è dedicato l’art 72 quater l.f.

Con esso il legislatore ha stabilito che, in caso di fallimento dell’utilizzatore, il concedente ha diritto all’immediata restituzione del bene, salvo l’obbligo di venderlo o ricollocarlo a prezzi di mercato, allo scopo di restituire alla curatela la differenza tra il ricavato della vendita e il residuo credito in linea capitale (cioè svuotato della componente finanziaria).

In quel contesto emergeva quindi, secondo l’Avv. Gianfranco Benvenuto: “La scelta di evitare di riconoscere al concedente ogni forma risarcitoria quale effetto del fallimento, in ossequio al principio di carattere generale espresso dall’art 72 co 4 l.f. che detta i principi orientativi dei rapporti pendenti coinvolti nel fallimento”. [1]

Si segnala che nel 2019 è intervenuto il Codice della Crisi che entrerà in vigore, salvo talune norme, il 01 settembre 2021, al quale si accennerà oltre.

Bisogna tuttavia aspettare il 29.08.2017 con l’entrata in vigore della L 124 del 4/8/2017, ovvero la Legge per il mercato e la concorrenza, recante «disposizioni finalizzate a rimuovere ostacoli regolatori all’apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori, anche in applicazione dei principi del diritto dell’Unione europea in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonchè delle politiche europee in materia di concorrenza», per avere, per la prima volta, una chiara nozione di cosa si intende per contratto di leasing da parte del Legislatore, che lo definisce all’art. 1, comma 136, come: “Il contratto con il quale la banca o l’intermediario finanziario iscritto nell’albo di cui all’art 106 T.U.B. si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell’utilizzatore che ne assume tutti i rischi anche di perimento e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l’utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito ovvero in caso di mancato esercizio del diritto l’obbligo di restituirlo“.

In precedenza e in carenza di una disciplina organica ed esaustiva, si era a lungo dibattuto sugli aspetti patologici derivanti dalla risoluzione del contratto di leasing a seconda che lo si volesse qualificare come un finanziamento o assimilabile alla vendita con patto di riserva di proprietà ex art 1526 c.c.

Fu la giurisprudenza a distinguere tra leasing di godimento e leasing traslativo che con la sentenza della Cassazione civile, sez. I, 13/12/1989, n. 5569 (Soc. Locafit c. Fall. Soc. Artestampa, in Giur. it. 1990, I,1,380) ha così sentenziato: “In tema di risoluzione per inadempimento del cosiddetto “leasing finanziario” (“locazione finanziaria”), occorre distinguere l’ipotesi in cui il rapporto persegua essenzialmente una funzione di finanziamento a scopo di godimento per un’utilizzazione del bene da parte del cessionario durante tutto il periodo della sua potenziale attitudine all’impiego economico e, quindi, con una previsione dei canoni su base essenzialmente corrisposta di tale godimento la quale relega a pattuizione marginale ed accessoria eventualità del trasferimento alla scadenza dietro pagamento del prezzo di opzione, dall’ipotesi in cui il rapporto stesso sia indirizzato anche a tale trasferimento, in quanto le parti, in relazione al permanere a detta scadenza di un’apprezzabile valore residuo del bene, notevolmente superiore al prezzo d’opzione, assegnino a quei canoni pure la consistenza di corrispettivo del trasferimento stesso. Nel primo caso trattandosi di contratto ad esecuzione continuata o periodica, la risoluzione non incide retroattivamente sulle prestazioni già eseguite (art. 1458, comma 1, c.c.), mentre, nel secondo caso, si verifica tale retroattività con il conseguenziale diritto delle parti di ottenere la restituzione di quanto prestato (restando peraltro escluso che l’utilizzatore, a tutela dei propri crediti, possa invocare, in difetto di espressa previsione, la facoltà di trattenere il bene) con l’applicabilità, in via analogica, delle regole dettate dall’art. 1526 c.c. in materia di risoluzione della vendita con riserva di proprietà.”.

In altre parole, ove si trattasse di leasing di godimento il concedente, si poteva trattenere il bene e tutti canoni incassati, viceversa in caso di leasing traslativo, il Concedente poteva riprendersi il bene, ma doveva restituire all’utilizzatore le rate pagate ad eccezione di una percentuale che poteva essere trattenuta dalla società di leasing come contropartita dello sfruttamento e utilizzo del bene strumentale, fatta salva la domanda di chiedere il maggior danno subito dalla società o dal bene.

Al riguardo riportiamo una decisione del Tribunale Reggio Emilia (sez. II, 02/11/2017

Soc. G. Industries c. Avv. Veroni, Boselli Banca P.L. Avv. Lucchese, in Foro it. 2018, 1, 320) che ha così stabilito: “In caso di risoluzione del contratto di leasing traslativo per inadempimento dell’utilizzatore, quest’ultimo ha comunque diritto alla restituzione delle rate versate, salvo il compenso dovuto al concedente a fronte del godimento del bene, in applicazione analogica della disciplina prevista in materia di vendita con riserva della proprietà”.

La differenza era rappresentata quindi dal valore del bene rapportato a quello di riscatto, se alla fine della locazione vi era una sproporzione significativa a favore del Concedente allora si sarebbe dovuta applicare la normativa del patto di riservato dominio (leasing traslativo), viceversa si era nel campo del leasing di godimento con applicabilità per similitudine della normativa sulla locazione (leasing di godimento).

Tale distinzione che sedimentava poi nel pensiero giuridico, ha avuto un peso nelle scelte legislative che hanno ispirato la disciplina attuale della risoluzione del rapporto per inadempimento dell’utilizzatore, contenuta nella L 124/2017.

La soluzione dettata dal legislatore del 2017 (che trova applicazione al caso di risoluzione ante fallimento), da una parte prevede un risarcimento da lucro cessante a favore del concedente, ma considera come ordinaria e congenita allo schema del rapporto di leasing l’esercizio dell’opzione d’acquisto, al punto da ritenerne l’esercizio non già espressione di una scelta eventuale rimessa alla decisione dell’utilizzatore, ma manifestazione di una normalità negoziale a cui le parti si richiamano in modo ordinario.

In ossequio a questa logica, figlia della originaria divisione tra leasing con finalità di godimento e con finalità traslativa, la nuova legge 124/2017, in caso di risoluzione del rapporto, detta la regola che anche la quota di riscatto entri nel gioco della determinazione del risarcimento dovuto al concedente che, riottenuto il bene, dovrà rendere all’utilizzatore quanto ricavato dalla sua vendita o ricollocazione a valori di mercato, al netto di canoni scaduti e non pagati, dei canoni a scadere nella sola misura del capitale e del valore del riscatto che viene sdoganato dunque come aspettativa contrattuale e non solo eventuale all’interno dell’architettura del negozio.

Da ultimo si registra come la soluzione adottata dal legislatore si discosti da quella di cui all’art 1526 c.c. a cui ricorreva la giurisprudenza che prevede non già un risarcimento a favore del concedente, bensì un equo compenso per l’uso del bene, ma soprattutto non contempla, nel calcolo dell’indennizzo compensativo, la quota di riscatto che, in quanto rimessa alla scelta dell’utilizzatore, era collocata al di fuori da ogni perimetro di computo.

In particolare la legge traccia anche ai commi 137 e 138 quali siano le conseguenze della risoluzione del contratto di leasing finanziario in caso di inadempimento dell’utilizzatore. In particolare il comma 137 considera grave inadempimento dell’utilizzatore (senza specificare se tale norma sia in astratto derogabile consensualmente dalle parti), tale da giustificare la risoluzione anticipata del contratto, il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali, anche non consecutivi, per quanto riguarda il leasing immobiliare. Per le altre tipologie di leasing è considerato grave inadempimento dell’utilizzatore il mancato pagamento di quattro canoni mensili anche non consecutivi. Il comma 138 prevede che, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell’utilizzatore per i motivi di cui al comma precedente, il concedente:

1) ha diritto alla restituzione del bene;

2) è tenuto a corrispondere all’utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene;

3) da quanto ricavato dalla vendita o da altra utilizzazione del bene deve essere dedotta la somma corrispondente all’ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, del prezzo pattuito per l’esercizio dell’opzione finale di acquisto nonchè le spese anticipate per il recupero del bene, per la stima e per la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita. Quando il valore realizzato con la vendita o da altra collocazione del bene sia inferiore rispetto a quanto dovuto dall’utilizzatore al concedente, quest’ultimo mantiene il diritto di credito per la differenza.

Il comma 139 detta la procedura che il concedente deve seguire per la vendita o per la ricollocazione del bene. Il comma 140, infine, si preoccupa di coordinare la nuova disciplina con alcune norme che richiamano tale fattispecie contrattuale. In particolare viene fatta salva l’applicazione dell’art. 72-quater del Regio Decreto n. 267/1942 del 16 marzo 1942 (L. Fall.), che disciplina la sorte del contratto di leasing finanziario in caso di fallimento dell’utilizzatore, nonché viene fatta salva l’applicazione della disciplina del leasing finanziario di immobili da adibire ad abitazione principale introdotta dall’articolo 1, commi 76, 77, 78, 79, 80 e 81, della Legge n. 208/2015 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016). Dall’esame della novella legislativa, come si evince dai primi commenti al riguardo, sembra che il legislatore abbia voluto tipizzare la fattispecie negoziale del leasing finanziario vista la previsione di una disciplina abbastanza dettagliata.

In ogni caso risulta escluso dall’ambito applicativo della novella legislativa il leasing c.d. operativo, ove il fornitore assume anche la funzione di concedente, avendo quest’ultimo già a disposizione il bene oggetto del contratto o avendo comunque la possibilità di realizzarlo nell’ambito della propria attività imprenditoriale.

Sotto il profilo soggettivo, inoltre, la Legge conferma che soltanto un istituto bancario o un intermediario finanziario può rivestire il ruolo di concedente, con conseguente obbligo, per le società di leasing, di uniformarsi alla disciplina dettata dal T.U.B. (D.Lgs. 1.9.1993, n. 385) in punto di trasparenza delle operazioni bancarie e finanziarie.

La normativa in esame nulla dice, invece, in ordine agli altri soggetti coinvolti nell’operazione di leasing (in particolare il fornitore) e ai diritti e obblighi gravanti su questi ultimi. Aspetti che sono già regolati nel nostro Ordinamento per il leasing internazionale dalla Convenzione UNIDROIT di Ottawa del 28.5.1988 (ratificata e rese esecutiva nel nostro Paese con la L. 14.7.1993, n. 259), ma che il legislatore non ha ancora ritenuto di disciplinare a livello interno [2]

Da ultimo, per quanto riguarda la ricollocazione del bene sul mercato, il comma 139 suggerisce due alternative:

a. il bene può essere venduto, o comunque ricollocato (attraverso, ad esempio, la stipula di un nuovo contratto di locazione finanziaria), sulla base di valori indicati in “pubbliche rilevazioni di mercato elaborate da soggetti specializzati” (ad esempio: OMI per immobili e Eurotax per auto);

2. in mancanza di tali valori, entro 20 giorni dalla risoluzione del contratto i contraenti devono nominare di comune accordo un perito che individui il valore del bene.

Tuttavia, in assenza di accordo, il concedente potrà scegliere unilateralmente il perito che, oltre ad essere “indipendente” (ossia, come specificato dalla Legge, “quando non è legato al concedente da rapporti di natura personale o di lavoro tali da compromettere l’indipendenza di giudizio”), dovrà essere scelto da una rosa di almeno tre operatori esperti, previamente comunicati all’utilizzatore, il quale ultimo potrà esprimere la propria preferenza vincolante entro 10 giorni dal ricevimento della lista.

In tali operazioni, in particolare, il concedente dovrà rispettare i criteri di celerità, trasparenza e pubblicità al fine di individuare il miglior offerente possibile, assicurandosi di informare l’utilizzatore dell’attività svolta per la ricollocazione del bene.

La Legge non prende invece in considerazione l’eventualità che a rendersi inadempiente sia il fornitore. Sul punto, si ricorda che in giurisprudenza è stato affermato il principio secondo il quale, anche là ove il bene non sia stato consegnato, l’utilizzatore sarebbe comunque gravato dall’obbligo di corrispondere al concedente i canoni, avendo prescelto (così almeno avviene generalmente), oltre al bene, il soggetto che dovrebbe fornirglielo. L’utilizzatore dovrebbe quindi poter far valere i propri diritti nei confronti del fornitore. Così, allo stesso modo, dopo la consegna del bene: qualora quest’ultimo sia viziato, l’utilizzatore non potrebbe eccepire inadempimento alcuno alla società di leasing, ma dovrebbe rivolgere le proprie contestazioni sempre direttamente al fornitore.[3]

Da ultimo, la legge in esame non chiarisce l’ambito di applicazione della nuova disciplina sotto il profilo temporale, nel caso di contratti sottoscritti prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina, ma che sono stati risolti in un momento successivo secondo una parte della dottrina. In particolare, a parere di alcuni Autori, ciò sarebbe auspicabile per uniformità di trattamento qualora si volesse riconoscere alle nuove disposizioni lo stesso carattere interpretativo della disciplina già vigente in materia fallimentare e di leasing abitativoattribuito dalla Suprema Corte con sentenza della sez. I, del 19/01/2017, n. 1336 che al riguardo ha così stabilito: “L’art. 3, comma 8, della l. n. 99 del 2009, nella parte in cui ha previsto che il provvedimento di revoca delle agevolazioni in materia di incentivi alle imprese costituisce titolo per l’iscrizione a ruolo nei confronti di tutti gli obbligati, e quindi anche dei soggetti che hanno prestato garanzia fideiussoria in relazione alle agevolazioni revocate, costituisce norma d’interpretazione autentica dell’art. 24, commi 32 e 33, della l. n. 449 del 1997, e trova, pertanto, applicazione anche alle fattispecie formatesi precedentemente alla sua entrata in vigore”.

In ogni caso ci si chiede, infine, se questa Legge abbia messo fine alle dispute sulle differenze tra Leasing di godimento e leasing traslativo oppure la giurisprudenza si atterrà ancora alle figure in passato delineate.

Al riguardo riportiamo una delle più recenti ordinanze emesse Tribunale, Reggio Emilia (sez. II civile, ordinanza 02/11/2017, in http://www.altalex.com/documents/news/2017/11/20/leasing-di-godimento-e-leasing-traslativo).

L’ordinanza in argomento riprende ancora le differenze tra leasing di godimento e leasing traslativo.

Nel caso di specie il giudice ha ritenuto corretta la richiesta attorea di ottenere la restituzione delle rate versate, con riconoscimento al concedente del diritto ad un equo compenso per tutto il periodo in cui l’immobile è stato utilizzato, in quanto la disciplina applicabile, e cioè l’art. 1526 c.c. (vendita a rate), è quella inerente al leasing traslativo e non al leasing di godimento.

La differenza tra leasing di godimento e leasing traslativo riguarda infatti la causa concreta del contratto: nel leasing di godimento, si prevede che la res esaurisca la sua utilità economica entro un determinato periodo di tempo, che coincide di regola con la durata del rapporto; nel leasing traslativo, si intende, viceversa, realizzare un preminente e coessenziale effetto traslativo, dato che il bene è destinato a conservare, alla scadenza del rapporto, un valore residuo particolarmente apprezzabile per l’utilizzatore, in quanto notevolmente superiore al prezzo di riscatto, cosicché tale riscatto non costituisce un’eventualità marginale ed accessoria, ma rientra nella funzione delle parti assegnata al contratto.

In altre parole, la partizione dipende dalla funzione che le parti hanno in concreto dato al contratto, che emerge dal canone di locazione e dal prezzo di riscatto del bene: se il corrispettivo della locazione è comparabile al valore economico del godimento del bene, il prezzo di riscatto sarà parametrato sull’effettivo valore del bene al momento del riscatto stesso (leasing di godimento, poiché il contratto è finalizzato ad una normale locazione finanziaria); se il canone di locazione è superiore al valore locativo, il prezzo di riscatto sarà inferiore al valore del bene al momento del riscatto stesso (leasing traslativo, perché fin dall’inizio il contratto è finalizzato ad una compravendita ed il canone comprende sia la locazione che il pagamento di parte del prezzo).

Infine la giurisprudenza più recente si è espressa anche sulla qualificazione e natura del contratto di leasing, in particolare il Tribunale Milano, con sentenza del 10/05/2018 (in Redazione Giuffrè 2018), ha stabilito che: “La definizione di contratto finanziario non è rinvenibile nè nel codice civile nè nel TUF (dlg. n.58/1998), ove è data una definizione specifica solo della diversa nozione di “strumenti finanziari” e che pertanto l’inclusione o meno nella stessa di differenti tipologie contrattuali debba essere desunta dalle caratteristiche proprie dello schema negoziale. In ogni caso, la locazione finanziaria rientra tra i contratti finanziari vista la prevalente funzione di finanziamento del contratto, riconosciuta anche prima della tipizzazione dello stesso con legge 124/2017 e la natura “professionale” della parte concedente (Banche o Intermediari finanziari); tale interpretazione appare conforme anche alla volontà del legislatore, come evidenziata nella Relazione al dlgs, ove si precisa che con l’espressione contratti assicurativi, bancari e finanziari” lo stesso ha inteso riferirsi a controversie riguardanti “tipologie contrattuali che conoscono una diffusione di massa” “alla base di una parte non irrilevante del contenzioso”, quali sono certamente quelle relative ai contratti di leasing”.

La circostanza appare influente ai fini delle procedure stragiudiziali da intraprendere in caso di conflitti, in quanto le controversie attinenti ai contratti finanziari sono soggette a mediazione obbligatoria, viceversa sarebbero soggetti alla procedura di negoziazione assistita, ma solo ove la controversia avesse un valore causa inferiore a Euro 50.000,00.

Come anticipato sopra il Codice della Crisi, che entrerà in vigore il 01 settembre 2021, ha introdotto alcune modifiche alla normativa sul leasing in caso di procedure concorsuali coinvolgenti le parti.

In tale testo normativo, l’articolo 177 del CCII (codice della crisi di impresa e dell’insolvenza), prevede due fattispecie:

1) Liquidazione giudiziale (equiparabile all’attuale fallimento) dell’utilizzatore[4]. In tal caso il curatore ha facoltà di sciogliersi dal contratto ovvero di proseguire nello stesso. Ove il curatore opti per lo scioglimento, il concedente ha diritto a ottenere la restituzione del bene ed è tenuto a versare alla curatela l’eventuale differenza fra “la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene a valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale e la somma pari all’ammontare di canoni scaduti e non corrisposti fino alla data dello scioglimento del contratto, dei canoni a scadere (in linea capitale) e del corrispettivo pattuito per l’esercizio dell’opzione finale di acquisto rispetto al credito residuo in linea capitale determinato ai sensi  dell’articolo 97, comma 12, primo periodo; per le somme già riscosse si applica l’articolo 166, comma3, lettera a)”..

Il concedente ha diritto di insinuarsi nello stato passivo della procedura per la differenza fra il credito vantato alla data di apertura della liquidazione giudiziale e quanto ricavabile dalla nuova allocazione del bene, conformemente alla stima disposta dal giudice delegato. Ove il curatore si determini nel proseguire il rapporto negoziale, il concedente avrà diritto a ritenere i canoni già incassati, a ottenere in prededuzione il pagamento dei canoni scaduti e non percepiti al tempo di apertura della liquidazione giudiziale (come passività afferente ai beni pervenuti nel corso della procedura) e, infine, a ottenere, in prededuzione, il pagamento dei canoni con scadenza postergata all’apertura della liquidazione giudiziale.

2) Liquidazione giudiziale del concedente. Il contratto prosegue e l’utilizzatore conserva la facoltà di acquistare, alla scadenza del contratto, la proprietà del bene, previo pagamento dei canoni e del prezzo di riscatto pattuito.

Il credito residuo in linea capitale. Il nuovo Codice CCII, all’articolo 177, fa riferimento al “credito residuo in linea capitale”, determinato ai sensi dell’articolo 97, comma XII, primo periodo, identificato come sommatoria dei canoni scaduti prima dell’apertura della procedura e rimasti impagati (dall’articolo 97 si evince che non resta esclusa la relativa quota interessi, in modo diverso da quanto espresso dall’articolo 72 quater L.F., che si limita al “credito residuo in linea capitale”), dei canoni non ancora scaduti alla data di apertura della procedura, al netto della quota interessi e, infine, del prezzo di riscatto.

Il credito vantato alla data di apertura della procedura. Viene inteso come la sommatoria del credito residuo in linea capitale non soddisfatto a seguito del realizzo del bene, degli interessi corrispettivi ricompresi nei canoni scaduti prima dell’apertura della procedura e non pagati, e degli interessi di mora maturati sui canoni scaduti prima dell’apertura della procedura e non onorati.

La novità. Confermando i principi che avevano già dominato l’istituto giuridico del leasing in seno alla legge fallimentare, il legislatore della riforma del 2019 ha tuttavia introdotto una marginale novità al II comma: è stato infatti precisato che l’insinuazione viene operata in base a una stima disposta in sede di verifica dello stato passivo e salvo conguaglio in sede di riparto, sulla base dell’effettivo ricavato. Per l’effetto, la stima è stata concepita come strumento finalizzato ad una insinuazione condizionata al passivo.

Esercizio provvisorio. Infine, si osserva che la novellata formulazione del leasing non ha replicato l’inciso secondo cui il relativo rapporto prosegue nel corso dell’esercizio provvisorio, salva la facoltà di scioglimento esercitabile dal curatore. Al contempo va osservato che l’articolo 211 CCII, in tema di esercizio dell’impresa del debitore, al comma VIII, ribadisce che i contratti pendenti, e quindi, per implicito, non escludendo la locazione finanziaria, proseguono quale naturale effetto della continuità aziendale, facendo comunque salva la possibilità, in capo al curatore, di scegliere una differente opzione (“Durante l’esercizio i contratti pendenti proseguono, salvo che il curatore non intenda sospenderne l’esecuzione o scioglierli. È fatto salvo il disposto dell’articolo 110, comma III, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. I crediti sorti nel corso dell’esercizio sono soddisfatti in prededuzione ai sensi dell’articolo 221, comma I, lettera a)”).

Leasing operativo

Il leasing operativo si ha quando un’impresa produttrice concede a quella utilizzatrice la temporanea disponibilità di beni strumentali, per un periodo di tempo inferiore alla loro vita economica, verso corrispettivo periodico, fornendo inoltre servizio di assistenza e manutenzione. La Locazione Operativa non prevede l’acquisto del bene al termine del contratto di locazione, che è, invece, un requisito fondamentale della Locazione Finanziaria.

Pur essendo un contratto atipico è riconducibile allo schema della locazione, del noleggio o dell’affitto (ad esempio: computer, calcolatori elettronici, autovetture, biancheria per un albergo…).

Viene chiamato operativo perché il suo scopo è quello di fornire un’utilità durevole, a fronte del quale si paga un canone quale corrispettivo per l’uso. Il canone è di fatto rappresentato da una quota parte di restituzione del finanziamento stesso (ciò sottintende che ci siano interessi da pagare che rientrano nella rata di utilizzo e che rappresentano una parte del guadagno del concedente che spesso coincide col fornitore stesso, ad esempio nel noleggio operativo autoveicoli), e la residua quota parte della rata è necessaria per coprire i costi di manutenzione del bene.

Quali sono i vantaggi del leasing operativo[5]

Vantaggi per il cliente

Il cliente può avvalersi di costi di manutenzione del bene locato inclusi nel canone che non concorrono al calcolo della deducibilità fiscale dei costi della manutenzione straordinaria.

Inoltre, attraverso la Locazione Operativa l’utilizzatore può:

– impostare i propri impegni economico-finanziari commisurandoli alle effettive necessità di utilizzo del bene. Con il Leasing Operativo può quindi affrontare progetti e iniziative che richiedono investimenti significativi a fronte di commesse di breve durata o che comunque non giustificherebbero l’acquisto del bene;

– disporre di un bene senza intaccare la liquidità aziendale né le linee di credito bancarie;

– beneficiare dell’estrema flessibilità del prodotto in funzione della durata del contratto, della periodicità del canone e del valore commerciale del bene al termine della locazione;

– avvalersi dei vantaggi fiscali conseguenti alla deducibilità dell’intero canone di leasing operativo, anche nel caso di contratti di breve durata;

– individuare con facilità il “costo certo complessivo” della gestione del bene, incluso l’aggiornamento costante dello stesso, per tutto il periodo della locazione;

– evitare di assumere i rischi di obsolescenza del bene, mantenendo moderni ed efficienti i mezzi necessari a svolgere l’attività d’impresa;

– avvantaggiarsi della semplicità contabile derivante dal ricevimento.

Vantaggi per il fornitore.

Attraverso la Locazione Operativa il fornitore può:

– disporre subito dell’importo totale relativo alla fornitura del bene, evitando dilazioni di pagamento frequenti in caso di vendita diretta;

– assicurarsi un contratto di manutenzione per la durata della locazione con i relativi margini di redditività, fidelizzando il cliente al fine di proporre, al termine del contratto di leasing, la vendita del bene o un’altra fornitura (eventualmente con un nuovo contratto di locazione operativa);

– qualificare il servizio offerto ai clienti e dotarsi di un importante strumento di supporto alla vendita;

– spostare il “focus” della negoziazione con il cliente dal prezzo del singolo bene al costo del suo utilizzo, espresso da un canone periodico comprensivo dei servizi collaterali;

– permettere di seguire le richieste del mercato, orientato verso il noleggio, senza dover impegnare ingenti capitali per dotarsi di un proprio “parco beni” da noleggiare;

– ricevere periodicamente un estratto conto dettagliato dei canoni di manutenzione maturati;

– emettere un’unica fattura mensile, riferita all’estratto conto di cui sopra, per l’incasso dei canoni di manutenzione relativi a tutti i contratti di leasing operativo in essere.

Leasing finanziario.

Il leasing finanziario si distingue dal leasing operativo in quanto trattasi di un contratto trilaterale mentre solo occasionalmente il noleggio operativo lo diventa.

L’operazione è sostanzialmente un’operazione di credito, trattasi infatti di un contratto di finanziamento con cui una società finanziaria acquista, per conto di un’impresa, un bene a questa necessario per la sua attività, cedendolo in godimento alla stessa secondo determinate modalità.

Abbiamo un triplice rapporto: il produttore del bene (locatore); il destinatario che prenderà il bene in godimento (utilizzatore), il finanziatore (finanziaria concedente) che ha un proprio interesse finanziario a facilitare l’operazione di fondo; la quale resta originariamente un’operazione di prestito tra produttore e destinatario–utilizzatore del bene in questione. Il locatore, estraneo all’attività del conduttore-utilizzatore, cerca una rendita per i propri capitali o beni, e la trova fornendo in uso beni mobili o immobili.

Dato che al locatore rimane la proprietà del bene locato, la garanzia è data dal bene stesso, facilitandosi così la prevalente funzione di finanziamento da parte delle banche. Così la società che esercita il leasing assume una posizione intermediatrice tra fornitore e utilizzatore del bene; e anche se lo scopo fondamentale del rapporto è un finanziamento garantito, si prevede la restituzione del bene in relazione al godimento primario.

La misura del corrispettivo, che sarebbe molto elevato rispetto ai normali canoni locatizi, si spiega per il tipo di beni che ne sono oggetto e anche perché in tal modo viene facilitata l’opzione di acquisto, lasciata all’utilizzatore in alternativa alla restituzione.

Alla scadenza del contratto, l’utilizzatore ha una triplice possibilità: la restituzione del bene, il suo acquisto o il rinnovo del contratto.

Tipi di leasing

Il leasing comprende diverse tipologie di operazioni, che possono essere classificate in base a: contenuto dei servizi erogati – si distingue tra semplici operazioni di locazione finanziaria e operazioni di full-leasing, che prevedono la prestazione di servizi accessori come assicurazione, manutenzione, ecc.; natura dei beni oggetto del contratto – si distingue tra leasing mobiliare, che riguarda beni strumentali in genere e beni particolari quali autoveicoli, navi, imbarcazioni, aerei, e leasing immobiliare di natura industriale e commerciale; caratteristiche delle controparti – è possibile identificare diverse tipologie di leasing in base alla natura dell’utilizzatore (leasing pubblico) o al ruolo svolto dall’utilizzatore, che può assumere anche la veste di fornitore del bene (lease back).

Il Leasing immobiliare

Leasing Abitativo[6]

Il leasing immobiliare abitativo – introdotto dalla Legge di Stabilità n. 208/2015 – è fruibile dai soggetti con reddito complessivo non superiore a 55.000 euro, purché privi di abitazione principale.

I vantaggi fiscali

I titolari dei contratti stipulati dal 1° gennaio 2016 e fino al 31.12.2020, potranno portare in detrazione dalla dichiarazione dei redditi i costi del leasing “prima casa”.

In particolare, per i giovani sotto i 35 anni all’atto della stipula del contratto e con reddito complessivo non superiore a Euro 55.000 gli incentivi fiscali sono:

– la detraibilità pari al 19% dei canoni di leasing (fino ad un importo massimo di 8 mila euro annui);

– la detraibilità pari al 19% del prezzo del riscatto (fino ad un importo massimo di 20 mila euro).

Per i soggetti con età uguale o superiore a 35 anni e con reddito complessivo non superiore a 55.000 euro gli incentivi fiscali sono ridotti di circa il 50%, ovvero:

– la detraibilità pari al 19% dei canoni di leasing (fino ad un importo massimo di 4 mila euro annui);

– la detraibilità pari al 19% del prezzo del riscatto (fino ad un importo massimo di 10 mila euro).

Sia per gli under 35 che per gli over 35 l’imposta di registro sull’acquisto dell’abitazione “prima casa” è ridotta all’1,5%, ma l’imposta di registro è calcolata sul prezzo di acquisto, perché non è applicabile il meccanismo del prezzo-valore.

Il contratto.

Con la stipula del contratto di locazione finanziaria, la società di leasing (banca o intermediario finanziario autorizzato da Banca d’Italia all’esercizio dell’attività di leasing) assume l’obbligo ad acquistare o anche a far costruire l’immobile, su scelta e secondo le indicazioni dell’utilizzatore, che lo riceve in uso per un tempo determinato a fronte di un corrispettivo periodico (canone). Alla scadenza del contratto, l’utilizzatore ha la facoltà di riscattare la proprietà del bene, pagando il prezzo stabilito dal contratto.

Gli immobili.

Le agevolazioni fiscali prescindono dalle caratteristiche oggettive dell’immobile: le detrazioni spettano a qualsiasi abitazione anche se appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (queste ultime escluse invece dalle agevolazioni “prima casa” per l’imposta di registro). Può trattarsi di un fabbricato ad uso abitativo già completato e dichiarato agibile, un fabbricato a uso abitativo da costruire su uno specifico terreno, un fabbricato a uso abitativo in corso di costruzione e da completare o anche un fabbricato abitativo da ristrutturare.

Iva al 4% anziché al 10%

Qualora la società di leasing acquisti l’abitazione dal costruttore (soggetto passivo Iva), si applica l’aliquota Iva ridotta del 4%.

Le tutele del consumatore

Per la sospensione dei pagamenti

Il leasing prima casa prevede che il cliente possa richiedere la sospensione del contratto in caso di perdita del lavoro sia del rapporto subordinato, sia dei rapporti di lavoro di agenzia, di rappresentanza commerciale e altri rapporti di collaborazione (art. 409, numero 3 c.p.c.), anche se non a carattere subordinato. La sospensione del contratto non è però prevista nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa.

La sospensione potrà essere chiesta:

– solo una volta;

– per un periodo massimo non superiore a 12 mesi nel corso dell’esecuzione del contratto medesimo.

Ad esempio, se si chiede una sospensione di soli 6 mesi l’utilizzatore non ne può chiedere un’altra per altri 6 mesi.

In caso di sospensione la durata del contratto è prorogata per un periodo uguale alla durata della sospensione.

Durante il periodo di sospensione non matureranno interessi sul debito residuo alla data di sospensione e l’opzione finale di acquisto (riscatto) verrà di conseguenza posticipata.

Di fatto, è come se il piano di ammortamento finanziario originario slittasse in avanti, per il periodo pari alla sospensione accordata, senza alterare la sequenza e l’importo delle quote capitali e interessi fissate contrattualmente.

Il pagamento dei canoni riprenderà secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti dal contratto, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo

La sospensione, in ogni caso, non determina l’applicazione di alcuna commissione o spese d’istruttoria e avviene senza richieste di garanzie aggiuntive.

Nella risoluzione del contratto

In caso in cui il cliente si renda inadempiente nel pagamento dei canoni dovuti, alla società di leasing è consentito, per il rilascio dell’immobile, di agire con il procedimento per convalida di sfratto (art. 1, comma 81, legge 28 dicembre 2015 n. 208), ossia con lo stesso procedimento previsto dalla legge per le locazioni ordinarie per il caso di morosità dell’inquilino. Il Giudice competente è sempre il tribunale del luogo in cui si trova il bene oggetto dello sfratto.

La Legge di Stabilità 2016 prevede che nella successiva attività di vendita e ricollocazione del bene la società di leasing deve attenersi a criteri di trasparenza e pubblicità nei confronti dell’utilizzatore inadempiente (art. 1, comma 78, legge 28 dicembre 2105 n. 208):

– deve adottare procedure che garantiscano il miglior risultato possibile nell’interesse anche dell’utilizzatore inadempiente;

– una volta venduto e/o ricollocato il bene, la società di leasing dovrà restituire all’utilizzatore inadempiente quanto ricavato dalla vendita e/o ricollocazione, al netto delle seguenti somme che ha il diritto di trattenere:

  • la somma dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione;
  • i canoni successivi alla risoluzione attualizzati;
  • spese condominiali eventualmente sostenute, assicurazioni, costi tecnico/legali, ecc.;
  • il prezzo pattuito per l’esercizio del riscatto finale.

In caso di fallimento del concedente

In caso di fallimento ovvero liquidazione coatta amministrativa-risoluzione della banca o della società di leasing, il contratto di leasing prosegue regolarmente e si applica la disciplina prevista dalla legge fallimentare a prescindere dal bene oggetto di leasing.

Leasing Auto

Il leasing auto è un contratto che ha ad oggetto come bene strumentale gli autoveicoli.

In questi casi, trattandosi di bene registrato, proprietario dell’autovettura risulta la società di leasing fino a che non ci sarà l’esercizio del diritto di opzione.

Ciò nonostante, in caso di violazioni del codice della strada esclusivamente responsabile sarà il conduttore, ovviamente anche tutti gli oneri amministrativi, fiscali e assicurativi saranno addossati al conduttore, quali ad esempio: tassa di proprietà, oneri assicurativi e fiscali e la manutenzione dell’autoveicolo.

Spesso si confonde il leasing auto con il noleggio operativo, ma le principali distinzioni sono già state descritte in questo articolo a cui rimandiamo.

Uno degli svantaggi di questo tipo di contratto è che, qualora il giorno dopo l’acquisto l’autovettura venga distrutta o rubata, a causa della perdita del bene oggetto del leasing il contratto sarà risolto di diritto e il conduttore sarà tenuto a pagare la differenza tra quanto liquidato dall’assicurazione (che usualmente non copre i costi di IVA e liquida con una franchigia usualmente del 10%) e quanto dovuto alla società di leasing (importo spesso non indifferente in quanto l’autoveicolo, subito dopo l’acquisto, perde già circa il 20% di valore).

Ultimamente il leasing auto, da contratto destinato prevalentemente a professionisti e imprese, ha trovato un’implementazione anche nel settore privato.

Scegliere il leasing auto per privati senza partita IVA significa optare, infatti, per una soluzione a metà strada tra la compravendita e il noleggio.

Oggi, sebbene i titolari di partita IVA godano di numerosi vantaggi connessi al leasing auto, anche per i privati il leasing auto può convenire, in particolare a quelli che cambiano spesso veicolo. Ai privati di solito sono offerti contratti di leasing standard, che variano sulla base dell’inclusione o meno delle spese vive.

Leasing Nautico.

Le stesse considerazioni le possiamo fare per il Leasing di imbarcazioni da diporto nuove, usate o ancora da costruire, beneficiando dei tradizionali vantaggi del leasing.

Leasing di unità aereonavali.

Comprende l’assistenza durante tutte le fasi dell’operazione (dalla costruzione all’acquisto fino al collaudo) e consente l’importazione da qualunque paese e l’immatricolazione sia in Italia sia in altri paesi dell’Unione Europea.

E’ praticato soprattutto dalle Compagnie Aeree che in questo modo diversificano le fonti di finanziamento, in quanto il settore leasing può assumersi un rischio più elevato, poiché il bene oggetto del finanziamento mantiene un certo valore anche a distanza di anni.

Leasing Pubblico

Il Leasing Pubblico serve a finanziare gli investimenti richiesti da soggetti pubblici, in qualità di utilizzatori del bene. Un esempio è rappresentato dagli ospedali, che si avvalgono del leasing per acquisire macchinari e attrezzature, in alternativa all’indebitamento tradizionale.


[1] La nuova disciplina del leasing dettata dalla L 124/2017 del 08/09/2017 a cura dell’Avv. Gianfranco Benvenuto, in http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/mercatiImpresa/2017-09-08/la-nuova-disciplina-leasing-dettata-l-1242017-153037.php. Sull’argomento vedi anche Avv. Paolo Giuseppe Vinella http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoCivile/2017-09-06/contratto-leasing-finanziario-novita-introdotte-legge-concorrenza-142243.php

[2]  Avv. andrea Zanioli in http://www.altalex.com/documents/news/2017/12/27/la-locazione-finanziaria-dopo-la-legge-sulla-concorrenza

[3]  Avv. Andrea Zanioli, ibidem

[4] Articolo tratto dal sito https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/13476-leasing-fisionomia-nel-codice-della-crisi-d-impresa-e-dell-insolvenza.html a nome di Avv. Laura Biarella

[5] Articolo tratto dal sito: https://www.notaio-busani.it/it-IT/leasing-operativo.aspx a nome del Notaio Busani.

[6] Articolo tratto da https://www.notariato.it/it/casa/il-leasing-immobiliare-abitativo

Pubblicato da Massimo Colangelo (Michelangelo Magnus - Movimento R.A.O. Reality Art Open)

Avv. Massimo Colangelo

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