CENTRALE RISCHI (Cos’è e come funziona)

“Scelta oculata”, Michelangelo Magnus, digital art

La Centrale dei rischi è un sistema informatizzato che serve a “tracciare” l’esposizione debitoria dei soggetti che chiedono accesso al credito; siano essi persone fisiche o giuridiche. Prima che venga concesso un prestito/finanziamento la società finanziaria chiederà una sorta di estratto conto dell’indebitamento del cliente. Un registro di tutte le transazioni finanziarie che ha effettuato, tenuto mensilmente dalla Centrale dei rischi.

Il bollettino della Centrale dei rischi

Innanzitutto occorre precisare che questa sorta di scheda finanziaria, che potrebbe pesare negativamente come le iscrizioni in una fedina penale, è un sistema informatizzato.

Un recente codice deontologico ha ribassato da cinque a tre anni il tempo in cui resta visibile l’appellativo di “cattivo pagatore” a fianco al nominativo di un cliente sulla “tabella” della Centrale dei rischi.

Privacy e dati personali nel tabulato della Centrale rischi

Tutto si muove nell’ambito del rispetto della privacy e dei dati personali, ma si vigila più fortemente sulla sicurezza ed affidabilità delle transazioni finanziarie, soprattutto se si parla di prestiti richiesti e finanziamenti concessi. Per ottenere denaro, in particolare se si tratta di somme importanti, ci vogliono garanzie e un controllo su quelle che sono state le operazioni effettuate, nella correttezza della legalità e della trasparenza, ma soprattutto il non aver accumulato debiti, farà risultare un cliente gradito, preferenziale e meritevole per la banca o l’intermediario a cui questo si rivolge. La Centrale rischi è, quindi, come un tabulato telefonico con (quasi) tutte le entrate ed uscite registrate.

Quando una banca deve denunciare i crediti versati alla Centrale rischi

Solitamente le banche o gli enti finanziatori (intermediari) comunicano ogni mese alla Centrale rischi della Banca d’Italia il totale dei crediti concessi, quando di solito hanno un ammontare che oscilla da Euro 30.000,00 in su. Sulla stessa falsa riga la Banca d’Italia si comporta con gli intermediari riguardo agli eventuali debiti globali dei clienti (posizione globale di rischio): normalmente le informazioni della rilevazione mensile non sono disponibili prima di quaranta giorni dal termine del mese di riferimento. Le banche sono esonerate dal dover inviare tali tipo di dati alla Banca d’Italia al di sotto della cifra minima di Euro 30.000,00.

Le principali centrali rischi italiane

La Centrale dei rischi della Banca d’Italia è stata istituita nel 1962, ma è entrata in funzione due anni dopo, a partire dal 1964. Ogni sua filiale è abilitata a fornire ad ogni singolo cittadino informazioni sulla sua posizione all’interno della Centrale dei rischi. In caso quest’ultimo riscontri eventuali inesattezze, dovrà farle rettificare presso l’ente finanziario o la banca che ha fornito il dato errato alla Centrale stessa. Esiste un particolare modulo, costituito da cinque parti, in cui sono raccolte le posizioni individuali di rischio. Le sezioni sono le seguenti: crediti per cassa, crediti di firma, garanzie ricevute, derivati finanziari e sezione informativa. Come il profilo personale del proprio social network compilato ad hoc. Oggigiorno, comunque, nel nostro Paese esistono altre centrali rischi private quali: la Crif (Centrale rischi finanziari), il Ctc (Consorzio per la tutela del credito, che comprende ben 32 istituti di credito italiani), l’Experian-Cerved S.p.A e infine ci sono i Sistemi di informazioni creditizie (Sic).

I crediti in sofferenza: ostativi al merito nella Centrale dei rischi

Voce particolarmente importante in questa sorta di pagella, quasi fosse una tabella in cui ad ogni campo viene assegnato un punteggio e il cui totale comporta una graduatoria di merito che dà più o meno diritto al credito (sulla base della sicurezza ed affidabilità del richiedente), è quella dei cosiddetti crediti in sofferenza: crediti bancari non pagati, nonostante le continue sollecitazioni della banca, che ha inviato dunque la segnalazione alla Centrale rischi. Lo stato di insolvenza e la sua gravità costituiscono un ostacolo quasi sempre insormontabile, anche se non ci sono procedure giudiziali o anche se il credito è coperto da valide garanzie. La sofferenza deve sempre essere segnalata a prescindere dall’importo del credito concesso. Il rating (personale e individuale, che connota perfettamente l’individuo che ha contattato l’intermediario) che l’Istituto di credito andrà a stilare avrà il vantaggio di una maggiore oggettività nello stabilire con un criterio di “meritocrazia” l’affidabilità del cliente. Per questo c’è necessità della richiesta di prima informazione. Essa viene richiesta dagli intermediari per soggetti che non sono stati da loro segnalati e riguardano: le persone, fisiche o giuridiche, affidate per importi inferiori alla soglia di rilevazione; soggetti per i quali viene avviata un’istruttoria per un eventuale finanziamento; tutti i nominativi che abbiano un collegamento di tipo giuridico o economico con chi richiede un credito. In questo caso gli intermediari possono accedere esclusivamente ai dati delle ultime dodici rilevazioni.

Inoltre, da parte della banca, c’è l’obbligo di segnalare un suo cliente alla Centrale rischi, qualora si parli di crediti (per cassa o di firma, ma anche di garanzie presentate) di importo pari o superiore a Euro 30.000,00 (quest’ultimo ammontare valido anche per operazioni effettuate per conto di terzi); infine, è importante ricordare che la segnalazione delle sofferenze permane anche quando il rapporto si è estinto.

Pubblicato da Massimo Colangelo (Michelangelo Magnus - Movimento R.A.O. Reality Art Open)

Avv. Massimo Colangelo

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