L’ANATOCISMO

Michelangelo Magnus, “Selva oscura”, digital art

L’anatocismo (dal greco ἀνατοκισμός anatokismós, composto di ανα- «sopra, di nuovo» e τοκισμός «usura») è definibile come un interesse composto, ovvero implica che gli interessi già scaduti (cioè maturati) e non pagati, diventino bene capitale e come tali siano suscettibili di produrre interesse a loro volta.

In Italia l’art. 1283 c.c. stabilisce che “In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”.

L’interpretazione letterale di tale articolo è chiara nello specificare che l’anatocismo è vietato dal nostro sistema giuridico ad eccezione di usi comprovati contrari, che sono poi quelli a cui si sono richiamate le banche per ottenere un incremento dei propri utili, sennonché nel tempo sono intervenute numerose sentenze delle Corti di merito e di legittimità che hanno progressivamente delimitato l’applicazione di tale fattispecie, fino a far scomparire quasi del tutto tale istituto.

Innanzitutto come ha chiarito la Cassazione (Cass. s.u. sent n. 92/11065) la norma dell’art. 1283 c.c. ha carattere eccezionale, ed è quindi applicabile ai soli debiti di valuta (o pecuniari) e non è estensibile ai debiti di valore (ovvero ad esempio per i danni derivanti da responsabilità civile).

Sempre in tema la Suprema Corte (Cass. sent. n. 86/3500) ha precisato che: “La disposizione dettata dall’art. 1283 c.c. – che stabilisce quando gli interessi sui crediti pecuniari possono produrre interessi – si riferisce non soltanto agli interessi corrispettivi, ma agli interessi di qualsiasi natura e quindi anche agli interessi moratori”. 

Entrando nello specifico ci si deve chiedere cosa si intenda per “usi contrari” che consentano di derogare ai rigidi vincoli previsti dall’art. 1283 c.c.

In proposito, si è ritenuto che nella nozione di “usi contrari” possano rientrare soltanto gli usi normativi (ovvero quelli previsti dagli artt. 1 e 8 disp. prel. c.c.), usi che quindi si collocano sullo stesso piano delle regole dettate dal legislatore, dal momento che gli stessi consistono non soltanto in una mera reiterazione di comportamenti, ma anche nella convinzione di prestare osservanza ad una norma dell’ordinamento (cd. Opinio iuris ac necessitatis).

Cosa si intenda poi per uso normativo è la giurisprudenza di merito Tribunale Milano, sez. VI, 16/01/2018, n. 409, in Redazione Giuffrè 2018 a precisarlo: “La clausola di un contratto bancario, che preveda la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, deve reputarsi nulla, in quanto si basa su un uso negoziale (ex art. 1340 c.c.) e non su un uso normativo (ex artt. 1 ed 8 delle preleggi al c.c.), come esige l’art. 1283 c.c. L’inserimento della clausola nel contratto, in conformità alle cosiddette norme bancarie uniformi, predisposte dall’A.B.I., non esclude la suddetta nullità, poichè a tali norme deve riconoscersi soltanto il carattere di usi negoziali non quello di usi normativi”. E più specificamente la Corte d’Appello di Campobasso (sent. del 14/01/2016, n. 3, in Redazione Giuffrè 2016 che al riguardo ha così deciso: “L’art. 1283 c.c. preclude in via generale qualsivoglia fenomeno anatocistico, di modo che gli interessi passivi non potrebbero produrre a loro volta interessi neppure su base annuale, posto che un simile effetto sarebbe ammesso solo dalla proposizione di domanda giudiziale, ovvero per convenzione posteriore alla loro scadenza. Questa Corte, ritiene che quando non è pattuita tra le parti la capitalizzazione annuale, non si vede come, ritenuta – correttamente – nulla la clausola che la prevedeva trimestrale, si possa riconoscere la capitalizzazione annuale, essendo non consentita la conversione, o sostituzione, del patto nullo con un mai intervenuto patto di capitalizzazione annuale. Contrario alla norma imperativa di cui all’art. 1283 c.c. è l’intero contenuto della clausola anatocistica, e non soltanto la parte relativa alla specifica periodicità della capitalizzazione, sicché è nulla la pattuizione in sé dell’anatocismo, non già la cadenza trimestrale o annuale o diversa della capitalizzazione degli interessi. Inoltre, poiché l’anatocismo è consentito dal sistema come norma eccezionale e derogatoria solo in presenza di determinate condizioni, previste dall’art. 1283 c.c., in mancanza di tali condizioni l’anatocismo rimane giuridicamente non pattuito tra le parti, ed è conseguentemente esclusa ogni possibilità di sostituzione legale o di inserzione automatica di clausole aventi capitalizzazione di diversa periodicità.”.

Infine, la giurisprudenza di merito si è pronunciata con fermezza statuendo che (Tribunale Trani, sez. II, 03 novembre 2017, n. 2357) “La clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi costituisce una pratica anatocistica da considerarsi radicalmente nulla, posto che essa non ha mai costituito, né oggi né in passato, un uso normativo, bensì, al più, un uso negoziale, unilateralmente imposto dalle banche ai propri clienti.”.

Sulla base di quanto su esposto, Cassazione (sent. n. 12507/1999), sin dal 1999 ha sancito la nullità di tutte quelle convenzioni sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi in quanto contrarie alla norma imperativa dell’art. 1283 c.c.

Sull’argomento per salvaguardare almeno in parte gli usi bancari, era quindi intervenuta, la Delibera CICR del 09.02.2000 che aveva reso legittime le clausole anatocistiche preventive nei contratti bancari alle seguenti condizioni:

1) pari periodicità (medesima per banca e cliente) di capitalizzazione degli interessi creditori e debitori;

2) indicazione, oltre che del TAN (tasso annuale nominale) degli interessi, anche del TAE (tasso annuo effettivo), vale a dire l’effettivo tasso di interessi creditori e debitori che è conseguenza dell’incidenza sul tasso annuale nominale della capitalizzazione degli interessi alle periodicità previste in contratto;

3) specifica approvazione per iscritto della clausola anatocistica da parte del cliente.

Successivamente, tuttavia è intervenuta la legge di stabilità 2014 (Legge 27 dicembre 2013, n. 147), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 27 dicembre 2013 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2014, che con il comma 629 è intervenuta a modificare sensibilmente la disciplina dell’anatocismo bancario.

In particolare, dal 1° gennaio 2014 il vecchio testo dell’art. 120, comma 2, del TUB:

“2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”.

viene sostituito con il seguente:

“All’articolo 120 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:

  1. nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
  2. gli interessi periodicamente capitalizzati (contabilizzati) non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale»”.

Successivamente sono entrate in vigore dal 1 Ottobre 2016, le nuove regole sull’anatocismo bancario, che dovrebbero dare alla materia che interessa, la capitalizzazione degli interessi su contratti come mutui, finanziamenti, affidamenti, aperture di credito (ecc.), una regolamentazione stabile e definitiva dopo decenni di polemiche, interventi legislativi e sentenze.

Da questa data le banche dovranno necessariamente adeguarsi alle disposizioni fissate dal decreto del ministro dell’economia (in qualità di presidente del Comitato Interministeriale per il credito e il risparmio) n. 343 del 3 agosto 2016, in attuazione di quanto previsto dal c.d. d.l. banche (n. 18/2016 convertito con modificazioni dalla l. n. 49/2016) che ha modificato l’art. 120 del Testo Unico Bancario prevedendo la concreta regolamentazione della materia attraverso tale provvedimento attuativo del Cicr.

Innanzitutto va precisato al riguardo degli interessi di mora e interessi debitori che l’art. 3 del d.m. n. 343/2016 ricalcando l’affermazione di principio contenuta nell’art. 120 del Tub, ha affermato che nelle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito gli interessi debitori maturati “non possono produrre interessi, salvo quelli di mora“.

Viene sancito, in sostanza, il divieto di ogni tipo di anatocismo bancario; tuttavia, le nuove regole non chiariscono (a parere del redattore), se, in materia di interessi di mora, gli interessi decorrano automaticamente a seguito dell’inadempimento del cliente o se, trattandosi di interessi su interessi si produce dunque anatocismo.

A cercare di delineare meglio il quadro è intervenuta sull’argomento la Banca d’Italia, specie in tema di produzione di interessi nei rapporti di conto corrente (https://www.bancaditalia.it/servizi-cittadino/cultura-finanziaria/informazioni-base/anatocismo/).

Nei rapporti di conto corrente il cliente, oltre a depositare somme, può anche utilizzare in modo flessibile un credito accordato dalla banca (scoperto di conto o apertura di credito).

Pertanto quando parliamo di interessi, ci riferiamo sia agli interessi creditori o attivi, ossia quelli spettanti al cliente sulle somme depositate (il cosiddetto saldo attivo), sia agli interessi debitori o passivi, ossia quelli che sono dovuti dal cliente per l’utilizzo delle somme messe a disposizione dalla banca.

Per queste operazioni bancarie – in cui il rapporto di credito è regolato in conto corrente – la produzione degli interessi è sottoposta a nuove regole ben precise, di seguito indicate.

Secondo le nuove regole ecco cosa cambia per il cliente:

1. Come si calcolano gli interessi e quando devono essere pagati:

  • Regola 1.Gli interessi passivi maturati non possono produrre altri interessi.
  • Regola 2. Gli interessi passivi e attivi devono essere calcolati con la stessa periodicità, ossia secondo lo stesso intervallo di tempo. Questa regola valeva anche prima.
  • Regola 3. Il periodo di conteggio degli interessi non può essere inferiore a un anno e il termine per il calcolo è fissato a una data certa, che è il 31 dicembre di ciascun anno. Ciò significa che per il calcolo degli interessi passivi il periodo di riferimento non può più essere, ad esempio, il trimestre. Per quelli attivi il contratto potrebbe prevedere, a vantaggio del cliente, un periodo di calcolo inferiore all’anno.
  • Regola 4. Gli interessi passivi sono calcolati al 31 dicembre anche in caso di contratti stipulati in corso d’anno e, comunque, al termine del rapporto.
  • Regola 5. Gli interessi passivi calcolati al 31 dicembre non sono dovuti a questa data, ma al 1° marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati.

La B.d.I. segnala altresì che:

Se il cliente vuole proseguire normalmente il rapporto con la propria banca gli interessi calcolati al 31 dicembre devono essere pagati il 1° marzo dell’anno successivo. Banche e intermediari devono inviare al cliente la comunicazione riguardante la quantificazione degli interessi almeno 30 giorni prima del giorno in cui essi possono essere riscossi (1° marzo).

Anno per anno il cliente può contare su un periodo di tempo per scegliere cosa fare ma, appunto, è necessario fare una scelta.

I rapporti di conto corrente in corso devono essere adeguati alle nuove regole ed è quindi molto importante leggere con attenzione le comunicazioni ricevute dalla propria banca (vedi dopo, Come devono essere adeguati i contratti).

Per il 2017 e per il futuro tutti i clienti titolari di un conto corrente – anche quelli che al momento non hanno interessi passivi da pagare – sono chiamati a valutare le modalità più opportune per pagare eventuali interessi passivi. E’ importante quindi attivarsi e contattare la propria banca per ricevere tutte le informazioni e i chiarimenti necessari”.

Riepilogo sintetico:

Alla luce della prevalente dottrina e giurisprudenza gli interessi anatocistici sono quindi vietati, tranne siano pattuiti espressamente per iscritto e devono rispettare i parametri dettati dalle nuove regole entrate in vigore dal 01.10.2016.

Al di fuori comunque da tali parametri, rimane da verificare se nel caso del prestito vitalizio ipotecario – istituto che consente di ottenere un finanziamento alle persone anziane (attualmente ultrasessantenni) senza pagare interessi, se non al momento del loro decesso – sia possibile applicare l’anatocismo.

Al riguardo la legge del 02.12.2005 n. 248 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30.09.2005 n. 203) al comma 12 dell’art. 11 quaterdecies, aveva previsto espressamente la possibilità di capitalizzazione annuale di interessi e spese. La norma è stata ripresa quasi totalmente dalla nuova disciplina dettata dall’art. 1 della Legge 44 del 02.04.2015, che ha ridotto a 60 anni la possibilità di accedere a questo tipo di finanziamento a medio e lungo termine, mantenendo la capitalizzazione annuale degli interessi, ma concedendo facoltà di rimborsare gradualmente gli interessi (in questi casi non si applica la capitalizzazione annuale degli interessi se li hai pagati prima della scadenza annuale).

Per riassumere l’intero articolo cronologicamente in poche righe, forniamo questa breve spiegazione di sintesi.

SINTESI CRONOLOGICA

– fino al 2000 l’interpretazione giurisprudenziale era contraria alla produzione degli interessi anatocistici;

– dal 2000 fino al 2014 la posizione è rimasta indeterminata ma perlopiù si accettava una capitalizzazione paritetica tra interessi attivi e interessi passivi;

– dal 2014 all’ottobre 2016 vi era espresso divieto di calcolo degli interessi anatocistici;

– dall’ottobre 2016 si sono reintrodotti ma con capitalizzazione annuale da calcolarsi al 31.03.2020 dell’anno successivo con i distinguo delle casistiche della CICR sopra riportate.

Avv. Massimo Colangelo

Pubblicato da Massimo Colangelo (Michelangelo Magnus - Movimento R.A.O. Reality Art Open)

Avv. Massimo Colangelo

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