
L’usura bancaria è una fattispecie normativa introdotta dall’Art. 644 del Codice penale italiano ed è stata riformulata dalla Legge n. 108 del 7 marzo 1996, che ha apportato profonde innovazioni e modifiche in materia di usura nell’ordinamento giuridico dell’Italia.
Tutta la normativa in materia d’usura è volta sostanzialmente a sanzionare la condotta di chi (banche ed operatori finanziari), a fronte di operazioni di erogazione di credito, applichi “commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e […] spese, escluse quelle per le imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito” (Art. 1 L. 108/96) superiori al limite determinato dall’Art 2 della L. 108/96 c.d. tasso soglia d’usura.
L’ambito principale di operatività della disciplina è costituito dai conti correnti, dai mutui e da altre operazioni di finanziamento e credito.
L’intervento del legislatore in materia, ha contribuito ad ampliare, in maniera notevole, l’ambito di applicazione del reato di usura, e conseguentemente l’area di tutela offerta dalla norma, che non è più relegata ad operare esclusivamente nei casi in cui sussista lo “stato di bisogno” del quale taluno abbia “approfittato” conseguendo vantaggi per sé o per altri (N.d.R. definita anche usura soggettiva), ma opera anche ogni qual volta il limite del c.d. tasso soglia d’usura venga superato (N.d.R. usura oggettiva).
La determinazione di tale limite viene fissato dal Legislatore (art. 2 L. 108/96), con il T.E.G. (Tasso Effettivo Globale) rilevato trimestralmente dalla Banca D’Italia, e pubblicato trimestralmente sulla Gazzetta Ufficiale, aumentato del suo 50%, questo fino al 2010, mentre dal 2011 la soglia si è alzata con un calcolo complesso, ma che di fatto comporta lo spostamento a circa, forfetariamente, il 75% in più, rispetto al tasso medio.
Nello specifico il decreto legge del 13 maggio 2011, n. 70, c.d. “decreto sviluppo”, pubblicato sulla G.U. del 13 maggio 2011, n.110, ha disposto la modifica del metodo di calcolo del “tasso soglia” o “tasso di usura”, come precedentemente disciplinato dall’articolo 2, comma 4, della legge 108/1996.In particolare l’art. 8, comma 5, lettera d), del decreto sviluppo stabilisce che dal giorno di entrata in vigore di tale decreto legge (14 maggio 2011) la soglia di usura è calcolata aumentando il tasso medio (TEGM) di un quarto, cui si aggiunge un margine fisso di ulteriori quattro punti percentuali. In ogni caso la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.
Con la precisazione, che il tasso soglia per l’usura è più facile che sia oltre il limite, quanto più elevata sarà la somma chiesta a mutuo e che la somma potenzialmente recuperabile varierà in relazione sia al tasso usurario applicato, sia al lasso di tempo trascorso tra l’apertura e chiusura di un conto corrente.
Mediamente per un periodo di una decina d’anni, per ogni conto corrente aperto in caso di sconfino di una piccola media azienda o di mutuo, in caso di usura accertata in via originaria, può comportare, in relazione a un finanziamento medio di Euro 200.000,00, un potenziale recupero di interessi pari a qualche decina di migliaia di Euro (le cifre indicate sono solo vagamente indicative e dipendono da un valore scaturito dalla mia esperienza personale, rispetto ai casi da me trattati e quindi prive di un supporto statistico adeguato, ma per avere una indicazione certa basta verificare, ad esempio, il piano di ammortamento di mutuo, assommando tutti gli interessi usurari).
Quanto agli interessi di mora la Cassazione civile, sez. I, già dal 9.01.2013, con sentenza n. 350/2013 nel calcolo del tasso usurario, aveva precisato che gli interessi di contratto (interessi effettivi) si sommano a quelli di mora, oltre alle commissioni di massimo scoperto e i giorni valuta (e per il passato, ovvero usualmente, di fatto, prima dell’anno 2000, anche l’anatocismo), quindi la conseguenza di tale violazione, comportava l’annullamento assoluto di tutti gli interessi applicati (posizione non univoca, in quanto secondo una parte della giurisprudenza prevalentemente dei Tribunali del nord Italia, riteneva l’usura riferibile solo ai singoli trimestri ultra soglia).
Sull’argomento è di recente intervenuta la Cassazione SU sent. n. 19597/2020 del 18.09.2020, che ha precisato che in mancanza di un riferimento specifico da parte della Banca d’Italia, per il calcolo degli interessi di mora si avrà riguardo allo stesso tasso di quelli effettivi, ma con la sola conseguenza, in caso di superamento del tasso soglia, che nella fattispecie, si applicherà l’art. 1815, comma 2, cod. civ.: “..onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l’art. 1224, comma 1, cod. civ., con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti”.
L’interpretazione data dalla Suprema Corte prevede, in parole semplici, che, al più si annulleranno, nel caso concreto, i soli tassi di mora, se vi è superamento della soglia, ma il contratto rimarrà in essere comunque e tutti gli interessi effettivi saranno comunque dovuti.
Diverso è il caso in cui si rinvengano i tassi effettivi che superino “ab origine” il tasso soglia (ipotesi oramai circoscritta, di fatto, ai contratti ante 2011, visto l’innalzamento del limite), in tal caso tutti gli interessi si dovrebbero annullare sia quelli pregressi sia quelli a scadere.
In questi casi si può quindi trattare con le banche in fase stragiudiziale, o in difetto di accordo, si può proseguire in sede giudiziale, civile o penale.
Se si decide di agire solo in sede civile, in quest’ultimo caso occorre intraprendere prima, a pena di improcedibilità della domanda giudiziale, la strada della mediazione obbligatoria o in alternativa vi è altresì la possibilità di accedere all’arbitrato finanziario bancario (che ha il vantaggio di costare solo Euro 20,00 e di fornire un parere usualmente recepito anche dal Giudice civile, in caso la banca non faccia seguito alle restituzioni decise).
A completamento della trattazione si riporta un riepilogo delle principali norme che regolano l’usura e a seguire la sintesi della sentenza più significativa che determina esattamente cosa è l’usura e quali ne sono gli effetti.
Art. 1. Testo del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394 coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 2001, n. 24 recante: “Interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, concernente disposizioni in materia di usura”.
“1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 644 del codice penale e dell’articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento.”
Art. 644 del codice penale:
“Art. 644 (Usura). – Chiunque, fuori dei casi previsti dall’art. 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sè o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari [c.c. 1448, 1815], è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire sei milioni a lire trenta milioni.
Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro od altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario [c.p. 649].
La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.
Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.
Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà:
1) se il colpevole ha agito nell’esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare;
2) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari;
3) se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno;
4) se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale;
5) se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui e’ cessata l’esecuzione.
Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni.
Art. 1815 secondo comma del codice civile:
“Se sono convenuti interessi usurai [c.p. 644, 649], la clausola e’ nulla e non sono dovuti interessi [c.c. 1339, 1419].”
– Si riporta il testo dell’art. 2, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura):
“2. La classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell’oggetto, dell’importo, della durata, dei rischi e delle garanzie è effettuata annualmente con decreto del Ministro del tesoro, sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale“.
Quindi in sintesi, come anche stabilito dalla Cassazione civile, sez. I, 09/01/2013, n. 350 2013 “Ai fini dell’applicazione dell’art. 644 c.p., e dell’art. 1815 c.c., co. 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo” e nel momento in cui la soglia di usura viene superata, abbiamo come conseguenza la nullità del contratto di riferimento e quindi l’illiceità della causa. A tal proposito la stessa Cassazione 350/2013 ha statuito che “la nullità delle clausole che prevedono un tasso d’interesse usurario è rilevabile anche di ufficio”.
Infine va rilevato che i garanti dell’obbligato principale, qualora venisse stabilito da una CTU che il tasso applicato per le somme prese a prestito dalle banche rientri tra quelli usurari, i fideiussori non dovrebbero più rispondere di nulla; la giurisprudenza su questo punto è divisa tra chi accetta questa interpretazione e chi invece ritiene che il garante risponda comunque, per gli importi non inficiati da usura. Al riguardo poi è sempre opportuno verificare se le fideiussioni rientrino nel novero di quelle da considerarsi nulle per violazione della normativa anti trust, ma tale argomento verrà affrontato meglio in un articolo a ciò dedicato.
Avv. Massimo Colangelo (Mob. 349.0938830)