La reputazione un bene da tutelare

LA REPUTAZIONE: UN BENE GIURIDICO DA TUTELARE

A cura dell’Avv. Massimo Colangelo (*)

La reputazione è  la considerazione in cui si è tenuti dagli altri. Essa rientra tra i diritti fondamentali dell’individuo, come sancito dall’art. 2 della costituzione italiana che così stabilisce a riguardo:La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”. La persona ha un valore sociale che dipende anche dalla percezione che gli altri ne hanno sotto il profilo del decoro personale, decoro che può essere leso dalla diffusione di notizie o dall’attribuzione di fatti che diminuiscano o in qualche modo compromettano questa dimensione sociale del soggetto. Ulteriore esplicitazione di tale tutela è il diritto all’immagine, così come lo si ricava dalla lettura congiunta dell’art. 10, c.c. (“Qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione e dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l’autorità giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, salvo il risarcimento dei danni”) e degli artt. 96 e 97 della L. 22.4.1941, n. 633, sul diritto d’autore. L’art 96 prevede che: “Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa salve le disposizioni dell’articolo seguente ”, mentre l’art 97 specifica che: “Non occorre il consenso della persona ritratta quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l’esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all’onore, alla riputazione od anche al decoro della persona ritratta”. Il diritto all’immagine si estende anche alla tutela della reputazione di una persona giuridica, motivo per cui se qualcuno lede tale valutazione si espone al rischio di essere chiamato giudizialmente a risarcire i danni causati da tale illegittimo comportamento. Inoltre la tutela di tale bene, se riferito a una persona fisica, espone il dileggiatore a dover sopportare oltre al risarcimento del danno morale (per il combinato disposto degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p.), anche a soggiacere a procedimenti penali che puniscono sia l’ingiuria (art. 594 c.p.), sia la diffamazione (art. 595 c.p.), reati il cui perfezionamento non viene peraltro escluso neppure dalla veridicità del fatto attribuito (art. 596 c.p.). Questo bene giuridico trova un limite alla sua tutela quando si scontra con un altro diritto costituzionalmente garantito, ovvero il diritto di cronaca. A riguardo l’art. 21 Cost. così stabilisce: “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi …” e per quanto qui ci riguarda:“Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume”. Spetta in ogni caso al giudice verificare se vi è stato o meno un abuso del diritto di cronaca, anche alla luce della potenziale lesione del diritto alla privacy e alla normativa del trattamento dei dati sensibili. A riguardo è utile segnalare che, come stabilito dal Garante della privacy: “Si possono inviare fax per effettuare ricerche di mercato, promozioni o comunicazioni commerciali, vendite dirette, pubblicità od altro materiale di carattere commerciale, solo dopo aver ottenuto il preventivo ed esplicito consenso del destinatario(vedi http://www.consulentiprivacy.it/4_pubblicita_via_fax.htm e per maggiori approfondimenti:  http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1793203), tale disposizione si estende anche ad altri canali di informazione, come ad esempio gli “sms” (http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=278411), e la cosiddetta “pubblicità comportamentale” che prevede il tracciamento degli utenti durante la navigazione in rete e, nel tempo, la creazione di profili che vengono successivamente utilizzati per fornire agli utenti contenuti pubblicitari che rispondono ai loro interessi. (http://avvbriganti.iusreporter.it/dblog/articolo.asp?articolo=176). Da quanto esposto si evince che una campagna marketing o pubblicitaria, dovrà sempre stare attenta a non ledere la reputazione avendo riguardo sia ai consumatori, sia ai concorrenti. La Direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12.12.2006, ha stabilito i nuovi principi cardine della pubblicità, proprio a tutela dei consumatori e dei  professionisti che svolgono un’attività commerciale, industriale, artigianale o liberale. Con tale normativa sono stati finalmente fissati dei limiti chiari alla promozione pubblicitaria per evitare la pubblicità ingannevole e le sue conseguenze sleali. In sintesi tale direttiva stabilisce un divieto alle campagne pubblicitarie che possano indurre in errore, le persone a cui sono dirette, per evitare che il loro carattere ingannevole possa influenzare negativamente il comportamento economico dei consumatori e dei professionisti o ledere un concorrente. Il carattere ingannevole di una pubblicità dipende da una serie di parametri quali ad esempio: le caratteristiche dei beni o dei servizi (disponibilità, composizione o natura, modalità di fabbricazione o di prestazione, origine, ecc.); i risultati che ci si attende dal loro utilizzo e gli esiti dei controlli di qualità effettuati; il prezzo o il modo in cui questo viene calcolato; le condizioni di fornitura dei beni e dei servizi, ecc.). La normativa in questione spiega anche i limiti dell’utilizzo della pubblicità comparativa, che peraltro, con le ultime normative emesse dal Governo in materia di liberalizzazioni, sembra possa essere utilizzata anche per paragonare servizi offerti dalle professioni liberali. Queste pubblicità confrontano i beni o servizi promossi, con quello di uno o più concorrenti, usualmente in maniera implicita, ma sono ammissibili anche raffronti espliciti. Questo tipo di pubblicità è tuttavia lecito, soltanto se veritiero e non ingannevole. Secondo il Legislatore Europeo, tale liberalizzazione si è resa necessaria, per permettere di meglio informare i consumatori nel loro interesse e per promuovere la concorrenza e l’abbattimento delle tariffe, ma in ogni caso chi deciderà di usarla, dovrà evitare di ingenerare confusione tra professionisti, prodotti e marchi, né potrà creare discredito o imitare o trarre vantaggio da segni distintivi o denominazioni commerciali altrui, senza espressa autorizzazione. Concludo dicendo che “il miglior modo per tutelare la propria reputazione è non ledere quella altrui”, anche perché campagne pubblicitarie troppo invasive o aggressive (vedi vendita servizi di telefoni che arrivano ad effettuare fino a due telefonate al giorno ai potenziali utenti), finiscono per essere controproducenti, perché spesso il consumatore esausto, anche se potenzialmente interessato, non dà più credito a chi lo contatta incessantemente.

(*) L’Avv. Massimo Colangelo, opera sia nel Tribunale di Monza, sia presso il foro di Milano, è Presidente dell’associazione FASTI (www.profteam.com), noto saggista e autore di articoli giuridici, ha curato lungo la rubrica “Con l’aiuto dell’avvocato” sul giornale “Il Piccolo” e tutt’ora collabora con il sito www.guidelegali.it, a cui si rimanda per le note biografiche. Tel. 349.0938830 – massim3@libero.it

Pubblicato da Massimo Colangelo (Michelangelo Magnus - Movimento R.A.O. Reality Art Open)

Avv. Massimo Colangelo

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