(COME DIFENDERSI DALLO SPOOFING E DAL TELEMARKETING SELVAGGIO)

Negli ultimi tempi vi saranno arrivate sicuramente decine di telefonate nelle quali vi hanno chiesto di passare ad altro operatore telefonico o ad altro gestore di luce e gas; questo succede perché non avete ancora iscritto i numeri telefonici dei cellulati e dei fissi, nel Registro pubblico delle opposizioni.
Il metodo più semplice è quello di chiamare dal numero che intendi iscrivere, al numero verde 800957766 in caso di utenze fisse, o il numero 06.42986411 in caso di cellulari, poi segui le istruzioni del risponditore automatico per esprimere il diritto di opposizione. In caso di difficoltà la chiamata verrà inoltrata a un operatore umano, di seguito il link di riferimento: https://registrodelleopposizioni.it/cittadino/.
Va precisato che ci vogliono circa 15 giorni, perché passi l’operatività della procedura, ma attenzione a distanza di uno/due mesi circa, l’iscrizione va rinnovata, perché potreste inavvertitamente avere dato l’autorizzazione all’accesso al marketing selvaggio, solo per avere scaricato una notizia o un programma gratuitamente dal WEB.
Inoltre tale blocco non si estende al Vs. operatore usuale, perché quest’ultimo deve potere avere accesso alle comunicazioni con il proprio utente, quindi il Vs. operatore di riferimento Vi potrà proporre un contratto “migliorativo”, ma difficilmente Vi stresserà, perché siete già suo cliente.
In teoria gli altri operatori non avrebbero facoltà di contattarVi una volta iscritti nel Registro, ma usualmente ciò avviene lo stesso e a quel punto dovrete inviare una segnalazione al Registro delle opposizioni al seguente link: https://registrodelleopposizioni.it/segnala-un-illecito-2/
Tramite il servizio è possibile segnalare (su apposito modulo elettronico scaricabile dal sito) al Garante Privacy le chiamate illecite ricevute a seguito dell’iscrizione nel Registro pubblico delle opposizioni esteso anche ai cellulari, sia da operatori dei call center, sia tramite messaggi pre-registrati, anche se il numero di provenienza della chiamata non fosse disponibile.
Durante la compilazione dei dati è consigliabile circostanziare quanto più possibile la chiamata illecita inserendo alcune informazioni, tra cui:
1) numero a cui è pervenuta la chiamata;
2) numero da cui è stata ricevuta la chiamata, se disponibile;
3) data e orario della chiamata;
4) società per cui viene dichiarato di svolgere la chiamata;
5) servizio o prodotto offerto;
6) descrizione della promozione;
Si precisa che il servizio consente anche la segnalazione di cosiddette telefonate “mute”.
Purtroppo usualmente le chiamate continuano e quindi bisogna scrivere una PEC o una raccomandata A.R. all’operatore, a favore di cui opera il call center e per conoscenza e al Garante della privacy (che necessita dei necessari tempi tecnici per intervenire e che al più può sanzionare l’operatore invadente), con l’avvertimento che qualora la segnalazione venga disattesa girerete la problematica al Ministero delle telecomunicazioni, e se del caso alla stampa o all’Autorità giudiziaria.
L’operatore a quel punto Vi risponderà e farà presente usualmente che tale comportamento da parte dei call center avviene a sua insaputa e che potrebbe trattarsi di fenomeno detto di spoofing.
Lo spoofing è una particolare tipologia di attacco che consente a un attore malevolo di nascondere la propria identità per risultare “affidabile” alla vittima designata e ottenere accesso a informazioni riservate e dati sensibili. Per l’approfondimento vi rimandiamo a questo link: https://www.cybersecurity360.it/nuove-minacce/spoofing-cose-tipologie-di-attacco-e-soluzioni-di-difesa/
Ciò che interessa a noi per le finalità di questo articolo è lo spoofing telefonico, ovvero la falsificazione d’identità tramite telefono, dove il truffatore camuffa il numero di chiamata, in modo che sembri provenire da un’entità diversa da quella reale, ad esempio un’azienda nota, la banca o un gestore.
Usualmente se cercate di trovare a chi si riferisce il numero del call center che vi ha contattato, spesso dall’estero, non riuscite ad identificarlo, tuttavia molte di queste chiamate non sono spoofing finalizzati a una truffa, ma piuttosto call center che operano con numero camuffato, infatti se chiedete la localizzazione esatta del call center (intendo l’indirizzo fisico) non vi forniscono i dati, tuttavia se “state al gioco” vi mandano un agente, che effettivamente opera per il gestore del servizio ed è autorizzato a raccogliere il contratto, ma ovviamente anche in questo caso, l’operatore negherà che lo stesso abbia autorizzato il call center, che agirebbe quindi a “propria insaputa”, tuttavia se firmate il contratto l’operatore ne beneficia e ci guadagna.
Ora a parte lo stress, le continue chiamate, mediamente 2/3 a settimana di solito riferite allo stesso operatore, ma provenienti da fonti diverse, sottraggono tempo alle attività lavorative e/o di svago che comportano quindi un danno, ma a quel punto, a chi chiedo il risarcimento. In questo caso la norma civilistica di riferimento è l’art. 2043 c.c. (illecito che si prescrive in 5 anni) e il Giudice competente è il Giudice di pace (oggi definito G.O.P.), salvo il danno superi Euro 10.000,00, a quel punto la competenza passa al Tribunale del luogo in cui risiedete (luogo in cui è sorto il danno). La causa comporta alte spese giudiziali fisse rispetto al danno usuale patito (sebbene fino al valore di Euro 1.100,00, ex art. 82 c.p.c., la parte può presenziare in giudizio da sola, senza assistenza di un legale).
Altro problema è che spesso non si riesce a individuare la provenienza della chiamata e ufficialmente l’operatore, nega che il call center agisca su suo mandato ed infine vi è difficoltà di dimostrare e quantificare esattamente il danno.
Scrivere in conoscenza al Ministero delle telecomunicazioni e al Garante della privacy è una strada per ottenere riscontro da parte dell’operatore, che come sopra accennato con tutta probabilità dichiarerà candidamente che non centra niente e tutto avviene a suo insaputa, anzi esso stesso è parte danneggiata, per via dello spoofing. I media sono intasati di programmi che raccolgono le denunce dei consumatori, ma prenderanno in considerazione le Vostre lamentele contro chi finanzia maggiormente la pubblicità che tiene in vita i palinsesti? Voi cosa dite?
Allora la parte lesa si arrende e sospira, ma allora non c’è niente da fare?
Non è detto, ci sono ancora alcune strade aperte, una di queste è quella di presentare una querela entro tre mesi dai fatti, per molestie telefoniche art. 660 c.p. e per spoofing, nello specifico, denominata frode informatica ex art 640 ter c.p.
Il reato di molestie telefoniche ex art. 660 c.p. dispone che: “Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a euro 516.”.
Il reato di molestie, nonostante presenti delle affinità con i reati che appartengono alla categoria dei reati contro la persona è in realtà una figura giuridica posta a tutela della tranquillità pubblica ed in particolare dell’ordine pubblico. Tale reato presenta molteplici elementi in comune con altri reati contro la persona come lo stalking o le minacce, ma se ne discosta per alcune importanti caratteristiche, nonché per la minore gravità. Non entreremo ulteriormente nella disamina di questa fattispecie, perché questo articolo è indirizzato a un pubblico non esperto.
Passando alla disamina dell’art. 640 ter c.p., si fa presente che, questa fattispecie, punisce chi si procuri un profitto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti. Nella querela, che potete presentare da soli, avanti la Stazione dei Carabinieri mi raccomando, chiedete di potervi costituire parte civile nel procedimento penale e di venire avvisati in caso di archiviazione dello stesso.
Il vantaggio dell’apertura dell’azione penale è che non ha costi iniziali e che se sposata dall’Autorità giudiziaria e non archiviata, permette di reperire gli indirizzi esatti delle controparti e di portare la prova di chi sia realmente l’operatore per cui il call center agisce.
Altra strada che si può percorrere è quella di farsi assistere da un’associazione di tutela dei consumatori, verificando su internet chi si è maggiormente speso a tutela di queste situazioni.
Da ultimo segnaliamo che nell’ambito del telemarketing, il Garante Privacy sta dando il via a un nuovo Codice di condotta.
L’Autorità ha ritenuto, infatti che, l’Organismo di Monitoraggio (proposto da associazioni di committenti, call center, teleseller, list provider e associazioni di consumatori) «sia in possesso dei requisisti previsti dal Regolamento UE, tra i quali un adeguato livello di competenza, indipendenza e imparzialità per lo svolgimento dei compiti di controllo sull’applicazione del Codice da parte degli aderenti».
Le società che aderiranno al Codice:
– si impegneranno ad adottare misure specifiche con il fine di garantire la correttezza e la legittimità dei trattamenti di dati svolti lungo tutta la “filiera” del telemarketing;
– dovranno raccogliere consensi specifici per le singole finalità (marketing, profilazione, ecc.);
– dovranno informare in maniera precisa le persone contattate sull’uso dei loro dati, assicurando il pieno esercizio dei diritti previsti dalla normativa privacy;
– dovranno effettuare una valutazione di impatto nel caso svolgano trattamenti automatizzati, compresa la profilazione, che comportano un’analisi sistematica e globale di informazioni personali.
Inoltre, il Codice di condotta che si vuole promuovere stabilisce l’applicazione di una penale o la mancata corresponsione della provvigione per ogni contratto stipulato a seguito di un contatto promozionale senza consenso.
Sulbiate, 20.03.2024
Avv. Massimo Colangelo (Cell. 349.0938830)