Diritto finanziario bancario

SINTESI DI DOMANDE E RISPOSTE IN TEMA DI ANOMALIE BANCARIE AGGIORNATO 2024

1. Si sente spesso parlare di anomalie bancarie, ci può dire che cosa sono?

Risposta: Anatocismo, usura (originaria o sopravvenuta), CMS, contratti indicizzati all’EURIBOR e LIBOR nel periodo 29.09.2005/30.05.2008, basi più basse rispetto ai dati ufficiali nelle indicizzazioni, oneri di mediazione creditizia e soglie tassi di mora oltre 2,1% + TEG, mancata proposta di concedere una scelta tra 2 opzioni, in caso di contratti di assicurazione afferenti finanziamenti, tipo la cessione del quinto dello stipendio, le penali e l’attualizzazione nei leasing, la concessione oltre l’80% in caso di mutui fondiari (Cassazione 19531/2017)

2. Lei ha elencato molte anomalie, in particolare sull’usura, ai fini del calcolo della soglia d’usura quali elementi si debbono tenere in conto? Solo gli interessi o tutte le remunerazioni, a qualsiasi titolo, richieste dal mutuante per l’erogazione del credito?

Risposta: Tutte le voci che non siano imposte tasse anche ove non indicate nel TEG, esempio le CSM, gli oneri di esazione, da parte di società di recupero crediti, le penali di estinzione anticipata, solo per fare alcuni esempi, ma è dubbio se i tassi di mora si debbano sommare al TEG, ai fini del calcolo dell’usura.

3. Quali sono le conseguenze giuridiche che conseguono all’accertamento dell’applicazione di tassi usurari?

Risposta: Nullità di tutti gli interessi applicati per l’obbligato principale e a nostro parere le nullità delle fideiussioni perché affette da causa illecita. Inoltre sono da considerarsi nulle tutte le fideiussioni di cui al provvedimento n. 55 del 02.05.2005 della Banca d’Italia, e come da Ordinanza Cass. n. 29810/2017.

4. Se il privato ha chiuso il finanziamento (mutuo, c/c, o altro) può ancora fare gli accertamenti per anatocismo, usura violazione normativa antitrust e rivalersi eventualmente nei confronti dell’istituto di credito? E quanto può andare indietro nel tempo con l’analisi del conto corrente?

Risposta: ultimi 10 anni dalla chiusura del conto, anche iniziato da oltre 10 anni.

5. Lei ha parlato della possibilità di annullare i contratti indicizzati all’EURIBOR e al LIBOR nel periodo 2005/2008 ci spieghi meglio come funziona?

Risposta: Nel mese di dicembre del 2016 è stata pubblicata con nota ufficiale la Decisione della Commissione Europea Sezione Antitrust emessa in data 4.12.2013 con la quale l’organismo europeo ha concluso la procedura di sanzione nei confronti di quattro istituti di credito per accertamento dell’illecito concorrenziale in violazione degli artt. 101 (pratiche concordate che limitano la concorrenza) e 102 (abuso di posizione dominante) del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) consistente nell’aver posto una condotta di manipolazione del tasso interbancario EURIBOR per il periodo dal settembre 2005 sino a maggio 2008 sui prodotti finanziari (mutui, operazioni in derivati, locazioni finanziarie), di cui almeno come arricchimento senza causa se ne sono avvantaggiate anche le banche italiane.

Al riguardo riporto la sentenza 34889/2023: “Le intese vietate ai sensi dell’art. 2 della l. n. 287 del 1990 (cd. “legge antitrust”) non sono soltanto quelle trasfuse in contratti o negozi giuridici in senso tecnico, ma anche quelle veicolate da comportamenti o condotte “non negoziali” che, con la consapevole partecipazione di almeno due imprese, restringano o falsino, in qualsiasi forma e in modo consistente, la concorrenza all’interno del mercato; ne conseguono, da un lato, la riconducibilità alla citata nozione normativa dell’accordo manipolativo del tasso Euribor accertato dalla Commissione Europea con decisione del 4 dicembre 2013 e, dall’altro, la nullità dei contratti “a valle” che si richiamino per relationem al tasso manipolato, assurgendo la predetta decisione a prova privilegiata di un’intesa illecita, alla quale è irrilevante che non abbia preso parte l’istituto bancario contraente.”

In sintesi il dettato e l’interpretazione della sentenza estende a tutti contratti nulli indicizzati all’Euribor tra il 2005 e il 2008 (in sostituzione del tasso del contratto), il tasso di interesse di cui all’art. 117 TUB, che si rifà al tasso nominale dei BOT. La norma, infatti stabilisce al comma 7 che: “In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 5, si applicano:

a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell’economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell’operazione”.

6. Avvocato Colangelo, Lei ha parlato di anomalie anche nelle penali applicate in caso di contratti risolti anticipatamente, cosa intendeva esattamente?

Risposta: Attualmente in caso di estinzione anticipata nei mutui non sono più applicate penali, in virtù del Decreto Legge n° 7 del 31 gennaio 2007 (cosiddetto Decreto Bersani convertito nella Legge n° 40 del 2 aprile 2007) che stabilisce infatti la nullità di qualsiasi clausola che la preveda, a condizione che:

– il contratto di mutuo sia stato sottoscritto dal 2 febbraio 2007 in avanti;

– il finanziamento venga richiesto da persone fisiche ai fini di acquisto o ristrutturazione di immobili adibiti ad abitazione (o allo svolgimento di attività economiche e professionali).

Restano quindi esclusi ad esempio i finanziamenti e i leasing che spesso hanno clausole contrattuali che richiedono un attualizzazione, non al tasso del contratto, ma un tasso ridotto ad esempio del 50%, con la conseguenza devo pagare circa il 50% degli interessi in un’unica soluzione subito al momento dell’estinzione anticipata.

Avv. Massimo Colangelo

Patrocinante presso la Corte di Cassazione

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Pubblicato da Massimo Colangelo (Michelangelo Magnus - Movimento R.A.O. Reality Art Open)

Avv. Massimo Colangelo

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